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Applicabilità tra le coppie di Stati

Italia e la Convenzione dell’Aia del 1980: analisi paese per paese.

L’Italia è uno Stato contraente (l’adesione è entrata in vigore il 1995-05-01, con ratifica). Di seguito sono riportati i suoi rapporti contrattuali con tutti gli altri 102 Stati contraenti. Si tratta di un riferimento informativo: si raccomanda sempre di verificare la situazione specifica con un avvocato qualificato o con le autorità competenti. tabella ufficiale di accettazione della Convenzione dell’Aia del 1980.

Verificato 2026-07-05·102 gli altri Stati contraenti·Utilizzi lo strumento di verifica interattivo.

La Convenzione è applicabile. (31)

Entrambi gli Stati che hanno ratificato la Convenzione non necessitano di ulteriori verifiche per accertare l’applicabilità del trattato.

Argentinaratifica Australiaratifica Austriaratifica Belgioratifica Bosnia ed Erzegovinaratifica Canadaratifica Croaziaratifica Repubblica Cecaratifica Danimarcaratifica Finlandiaratifica Franciaratifica Germaniaratifica Greciaratifica Irlandaratifica Israeleratifica Giapponeratifica Lussemburgoratifica Montenegroratifica Paesi Bassi (Regno dei)ratifica Macedonia del Nordratifica Norvegiaratifica Portogalloratifica Serbiaratifica Slovacchiaratifica Spagnaratifica Sveziaratifica Svizzeraratifica Turchiaratifica Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nordratifica Stati Uniti d'Americaratifica Venezuela (Repubblica Bolivariana del)ratifica

Si applica – si conferma l’accettazione dell’articolo 38. (70)

Almeno una delle parti deve aderire tramite adesione; tale meccanismo è efficace solo se l’altra parte ha accettato tale adesione.

Albaniaadesione Andorraadesione Armeniaadesione Bahamasadesione Barbadosadesione Bielorussiaadesione Belizeadesione Bolivia (Stato Plurinazionale)adesione Botswanaadesione Brasileadesione Bulgariaadesione Burkina Fasoadesione Capo Verdeadesione Cileadesione Colombiaadesione Costa Ricaadesione Cubaadesione Ciproadesione Repubblica Dominicanaadesione Ecuadoradesione El Salvadoradesione Estoniaadesione Figiadesione Gabonadesione Georgiaadesione Guatemalaadesione Guineaadesione Guianaadesione Hondurasadesione Ungheriaadesione Islandaadesione Iraqadesione Giamaicaadesione Kazakistanadesione Lettoniaadesione Lesothoadesione Lituaniaadesione Maltaadesione Maurizioadesione Messicoadesione Principato di Monacoadesione Maroccoadesione Nuova Zelandaadesione Nicaraguaadesione Pakistanadesione Panamáadesione Paraguayadesione Perùadesione Filippineadesione Poloniaadesione Repubblica di Coreaadesione Repubblica di Moldaviaadesione Romaniaadesione Federazione Russaadesione Saint Kitts e Nevisadesione San Marinoadesione Seychellesadesione Singaporeadesione Sloveniaadesione Sudafricaadesione Sri Lankaadesione Tailandiaadesione Trinidad e Tobagoadesione Tunisiaadesione Turkmenistanadesione Ucrainaadesione Uruguayadesione Uzbekistanadesione Zambiaadesione Zimbabweadesione

Caso particolare – Cina (1)

Si applica esclusivamente alle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, non alla Cina continentale. Il luogo in cui si trova il minore in Cina è un elemento determinante.

Cina (Repubblica Popolare di)ratifica
Ricavato dai dati verificati sullo stato di ratifica del trattato HCCH (05-07-2026). Si tratta di informazioni generali e non di una consulenza legale; l’applicabilità della Convenzione al caso specifico dipende anche da elementi di fatto che devono essere valutati da un avvocato (luogo di residenza abituale, diritti di affidamento, tempistiche). Non siamo affiliati con la HCCH.